Regio decreto 1481/1940
Art. 30 — Per la nomina dei componenti delle commissioni mobili, per l'eventuale sostituzione di alcuno dei componenti …
Art. 30. Per la nomina dei componenti delle commissioni mobili, per l'eventuale sostituzione di alcuno dei componenti medesimi in caso di impedimento, per l'ordine di votazione, valgono le disposizioni stabilite per i consigli di leva, le quali valgono pure per l'assegnazione del personale di truppa e dei reali carabinieri occorrente, per la sua presentazione, impiego e dipendenza.
↑ Tutti gli articoli di Regio decreto 1481/1940 · fonte Normattiva ↗
Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.