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Regio decreto 1481/1940

Art. 29 — Quando le sedute della commissione mobile si svolgono in localita' dalle quali sia possibile rientrare in gio…

ELI /it/regio-decreto/1940/06/06/1481/art/29parte di Regio decreto 1481/1940
Art. 29. Quando le sedute della commissione mobile si svolgono in localita' dalle quali sia possibile rientrare in giornata nella citta' sede del consiglio di leva, la commissione stessa decide se debba rientrare in sede o rimanere sul posto. Qualora decida di rientrare in sede, uno dei suoi membri (commissario di leva o ufficiale delegato) deve rimanere sul posto, sia per la custodia dei documenti di leva esistenti presso la commissione mobile, sia per vigilare gli scritturali addetti alla commissione stessa. Nei verbali delle sedute delle commissioni mobili deve sempre indicarsi se la commissione rimane sul posto oppure se o quali membri (compresovi l'ufficiale dei CC. RR. e il perito sanitario) rientrino in sede nello stesso giorno. Della decisione del rientro in sede deve essere di volta in volta informato il distretto militare a cura del commissario di leva, il quale specifica quali dei membri della commissione (compreso il perito sanitario e l'ufficiale dei CC. RR.) sono rimasti sul posto. I comandi dei distretti militari, nell'effettuare la revisione delle contabilita' relative alla liquidazione delle indennita' ai membri delle commissioni mobili, devono prendere visione del registro dei verbali delle sedute relative per i necessari accertamenti.

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