Regio decreto 1481/1940
Art. 292 — L'ammissione all'eventuale congedo anticipato per i titoli di cui ai nn
Art. 292. L'ammissione all'eventuale congedo anticipato per i titoli di cui ai nn. 6 e 7 dell'art. 85 della legge, deve essere richiesta dal tutore degli orfani o delle orfane minorenni, ed in mancanza del tutore, da tre piu' prossimi parenti. Qualora, nel caso del titolo di cui al detto n. 7 le orfane siano maggiorenni, la richiesta deve essere fatta da una di esse.
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