Regio decreto 1481/1940
Art. 291 — Qualora il capo di famiglia o la persona a favore della quale e' costituito il titolo per l'ammissione all'ev…
Art. 291. Qualora il capo di famiglia o la persona a favore della quale e' costituito il titolo per l'ammissione all'eventuale congedo anticipato sia irreperibile o risulti trovarsi nell'impossibilita' materiale di firmare la situazione di famiglia per grave malattia od altra causa, l'assegnazione stessa puo' essere concessa su richiesta del membro della famiglia, il quale, morendo la persona irreperibile o impossibilitata, diverrebbe capo della famiglia stessa o a cui favore sorgerebbe altro titolo di ammissione all'eventuale congedo anticipato, prima non esistente. Ove peraltro la persona che avrebbe dovuto firmare la situazione di famiglia, reclamasse contro l'ammissione all'eventuale congedo anticipato cosi' concessa, questa deve essere revocata dal consiglio di leva, sempre pero' che il reclamo venga fatto prima del normale congedamento dei militari con ferma ordinaria della classe cui appartiene l'inscritto.
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