Regio decreto 1481/1940
Art. 252 — Gli omessi i quali, non essendosi presentati spontaneamente prima della chiusura della leva della propria cla…
Art. 252. Gli omessi i quali, non essendosi presentati spontaneamente prima della chiusura della leva della propria classe, siano stati giudicati dal Consiglio di leva rei di essersi sottratti alla leva, non devono essere segnalati ad alcuna autorita', ma non possono ottenere l'ammissione all'eventuale congedo anticipato. Essi peraltro possono ottenere l'ammissione al detto beneficio per i titoli sorti dopo il loro arruolamento, perche' questi derivino da una delle modificazioni di famiglia di cui all'art. 91 della legge, sopravvenute prima del congedamento della classe con la quale essi avrebbero dovuto essere arruolati.
↑ Tutti gli articoli di Regio decreto 1481/1940 · fonte Normattiva ↗
Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.