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Regio decreto 1481/1940

Art. 251 — Gli inscritti aggiunti sulle liste quali rimandati da leve precedenti sia per rivedibilita', sia per altro le…

ELI /it/regio-decreto/1940/06/06/1481/art/251parte di Regio decreto 1481/1940
Art. 251. Gli inscritti aggiunti sulle liste quali rimandati da leve precedenti sia per rivedibilita', sia per altro legale motivo, in base agli articoli 63 e 67 della legge, possono ottenere l'ammissione all'eventuale congedo anticipato oltre che per i titoli esistenti all'apertura della leva o sorti durante la leva alla quale concorrono, anche per quelli esistenti all'apertura della leva sulla loro classe o sorti durante il periodo della rivedibilita' o del rimando. Tale assegnazione deve concedersi anche se il titolo sia posteriormente scomparso, fatta eccezione del caso di cui al n. 2 dell'art. 85 della legge, qualora il titolo sia venuto meno per il mancato compimento della ferma di leva da parte di un fratello dell'inscritto aggiunto. L'ammissione all'eventuale congedo anticipato non puo' essere concessa ai suddetti aggiunti sulle liste, quando durante la loro rivedibilita' o il loro rimando, un altro fra i loro fratelli abbia fruito dello stesso beneficio.

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