Regio decreto 1481/1940
Art. 235 — Il modello di cui all'art
Art. 235. Il modello di cui all'art. 233 deve essere compilato anche per gli inscritti inviati in osservazione all'ospedale. L'ufficiale delegato, conosciuto l'esito dell'osservazione, annulla il modello medesimo se l'inscritto e' stato riformato o dichiarato rivedibile, e, se e' stato riconosciuto idoneo, prende nota sul modello dell'esito dell'osservazione.
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