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Regio decreto 1481/1940

Art. 234 — La seconda parte del modello di cui all'articolo precedente non deve essere compilata per le reclute che sian…

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Art. 234. La seconda parte del modello di cui all'articolo precedente non deve essere compilata per le reclute che siano in possesso di titoli di studio dai quali deriva l'obbligo della denuncia, della frequenza ai corsi allievi ufficiali di complemento in base al R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3224. Per costoro viene posta a mano o con stampiglia nella seconda parte del modello la indicazione: «obbligato a frequentare i corsi allievi ufficiali».

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