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Regio decreto 1481/1940

Art. 203 — Il consiglio o la commissione mobile di leva, allorquando nel visitare un inscritto accerti che egli ha simul…

ELI /it/regio-decreto/1940/06/06/1481/art/203parte di Regio decreto 1481/1940
Art. 203. Il consiglio o la commissione mobile di leva, allorquando nel visitare un inscritto accerti che egli ha simulato una malattia e imperfezione allo scopo di sottrarsi al servizio militare, oppure lo riconosca affetto da infermita' od imperfezione che ha motivo di ritenere procurata ad arte, sia che giudichi l'inscritto medesimo abile, sia che lo giudichi non abile al servizio militare, deve sospendere ogni decisione sul di lui conto, determinando che venga dal presidente denunziato all'autorita' giudiziaria. La sorte del predetto inscritto nella leva viene regolata appena conosciuto l'esito del procedimento penale.

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