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Regio decreto 1481/1940

Art. 202 — Qualora gli inscritti alleghino infermita' di facile simulazione, come sarebbero la balbuzie, la privazione d…

ELI /it/regio-decreto/1940/06/06/1481/art/202parte di Regio decreto 1481/1940
Art. 202. Qualora gli inscritti alleghino infermita' di facile simulazione, come sarebbero la balbuzie, la privazione della voce, la mutolezza, la paralisi della lingua, la sordita', la rigidezza di un membro, l'epilessia e simili, devono presentare un atto di notorieta' podestarile o giudiziale, redatto nelle forme di legge, attestante l'infermita' allegata. Il consiglio di leva o la commissione mobile, in base a detto atto notorio, al parere tecnico del perito sanitario che assiste alle sedute ed a tutte le informazioni che ritenga opportuno assumere al riguardo dell'iscritto, decide in merito alla sua idoneita' o meno al servizio militare, a meno che per la speciale infermita' allegata sia prescritto dall'elenco di cui all'art. 75 della legge l'accertamento con osservazione presso un ospedale militare. In tale caso il consiglio, nel disporre per il detto accertamento, da' cognizione all'ospedale degli atti notori prodotti e delle informazioni di cui sopra.

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