Regio decreto 1481/1940
Art. 182 — La misurazione della statura puo' essere eseguita, sotto la vigilanza del perito sanitario, da un graduato o …
Art. 182. La misurazione della statura puo' essere eseguita, sotto la vigilanza del perito sanitario, da un graduato o milite della arma dei carabinieri. La misura rilevata deve essere segnata sulla scheda di pugno del perito sanitario, il quale deve ripetere la misurazione ogni qualvolta la statura non risulti superiore a un metro e 54 centimetri.
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