Regio decreto 1481/1940
Art. 181 — Nei consigli di leva ai quali assistono due ufficiali medici, le operazioni dell'uno e dell'altro perito hann…
Art. 181. Nei consigli di leva ai quali assistono due ufficiali medici, le operazioni dell'uno e dell'altro perito hanno luogo contemporaneamente e per modo che il consiglio di leva possa, senza interruzione, pronunciarsi successivamente sulla idoneita' di ciascun inscritto.
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