Open·Parlamento
HomeNormeRegio decreto 1481/1940Art. 181
Regio decreto 1481/1940

Art. 181 — Nei consigli di leva ai quali assistono due ufficiali medici, le operazioni dell'uno e dell'altro perito hann…

ELI /it/regio-decreto/1940/06/06/1481/art/181parte di Regio decreto 1481/1940
Art. 181. Nei consigli di leva ai quali assistono due ufficiali medici, le operazioni dell'uno e dell'altro perito hanno luogo contemporaneamente e per modo che il consiglio di leva possa, senza interruzione, pronunciarsi successivamente sulla idoneita' di ciascun inscritto.

↑ Tutti gli articoli di Regio decreto 1481/1940 · fonte Normattiva ↗

← Art. 180 Art. 182 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.