Regio decreto 1481/1940
Art. 18 — Il personale dei reali carabinieri, gli scritturali e i piantoni militari occorrenti per le operazioni dei co…
Art. 18. Il personale dei reali carabinieri, gli scritturali e i piantoni militari occorrenti per le operazioni dei consigli sono designati dai comandi di corpo d'armata, i quali adottano per tempo le necessarie disposizioni affinche' il personale di scritturazione, almeno cinque giorni prima che abbiano principio le sedute, si trovi nei capiluoghi della provincia, sede degli uffici di leva. La designazione dei militari scritturali deve essere fatta con la massima cura, scegliendoli fra elementi idonei allo scopo, e cioe' che siano pratici di lavori di scritturazione, che posseggano una ortografia sicura e una scrittura chiara. Essi non devono essere in alcun modo sostituiti durante il corso delle operazioni di leva, salvo circostanze eccezionali e di massima devono essere fatti rientrare ai distretti o ai corpi dopo un mese dalla chiusura della sessione, salvo ad essere nuovamente concessi di volta in volta per le sedute straordinarie che vengano in seguito tenute. Per gli uffici di leva, peraltro, nei quali per il grande numero degli iscritti siano frequenti le sedute straordinarie e grande sia la mole del lavoro dopo la chiusura della sessione, i comandanti di zona possono disporre che gli scritturali predetti siano lasciati a disposizione degli uffici stessi, in tutto o in parte per il tempo che ritengano indispensabile, non oltre pero' la prima chiamata generale alle armi. Gli scritturali, per quanto riguarda il servizio, sono alla dipendenza del consiglio di leva ed il loro impiego e' disposto dal rispettivo presidente o da chi lo sostituisce; soltanto disciplinarmente dipendono dall'ufficiale delegato.
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