Regio decreto 1481/1940
Art. 17 — Alle sedute ordinarie del consiglio di leva interviene, senza diritto a voto, per ogni comune, nell'interesse…
Art. 17. Alle sedute ordinarie del consiglio di leva interviene, senza diritto a voto, per ogni comune, nell'interesse degli amministrati, il capo dell'amministrazione comunale od un suo delegato, assistito dal segretario comunale, o in mancanza, da un impiegato dell'ufficio comunale di leva.
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