Open·Parlamento
HomeNormeRegio decreto 1481/1940Art. 151
Regio decreto 1481/1940

Art. 151 — Il presidente del consiglio di leva, per mezzo dell'ufficio di leva, convoca il consiglio e chiama ad assiste…

ELI /it/regio-decreto/1940/06/06/1481/art/151parte di Regio decreto 1481/1940
Art. 151. Il presidente del consiglio di leva, per mezzo dell'ufficio di leva, convoca il consiglio e chiama ad assistervi, mediante avviso per iscritto, tutti i membri che lo compongono, nonche' il perito sanitario e l'ufficiale dei carabinieri reali. Egli convoca inoltre le commissioni mobili, facendo le opportune comunicazioni direttamente, o per mezzo del commissario di leva, ai magistrati che debbono presiederle, ai membri delle stesse, ai periti sanitari ed agli ufficiali dei carabinieri che debbono intervenire alle sedute.

↑ Tutti gli articoli di Regio decreto 1481/1940 · fonte Normattiva ↗

← Art. 150 Art. 152 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.