Regio decreto 1481/1940
Art. 151 — Il presidente del consiglio di leva, per mezzo dell'ufficio di leva, convoca il consiglio e chiama ad assiste…
Art. 151. Il presidente del consiglio di leva, per mezzo dell'ufficio di leva, convoca il consiglio e chiama ad assistervi, mediante avviso per iscritto, tutti i membri che lo compongono, nonche' il perito sanitario e l'ufficiale dei carabinieri reali. Egli convoca inoltre le commissioni mobili, facendo le opportune comunicazioni direttamente, o per mezzo del commissario di leva, ai magistrati che debbono presiederle, ai membri delle stesse, ai periti sanitari ed agli ufficiali dei carabinieri che debbono intervenire alle sedute.
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