Regio decreto 1481/1940
Art. 150 — Gli uffici di leva si assicurano per mezzo del comandi locali dei CC
Art. 150. Gli uffici di leva si assicurano per mezzo del comandi locali dei CC. RR. che i comuni ai quali spetta abbiano provveduto, a senso dell'art. 33, a tener pronti i locali adatti, le suppellettili, la cancelleria e quant'altro occorra per le sedute delle commissioni mobili di leva.
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