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Regio decreto 1481/1940

Art. 128 — I comandi dei distretti militari debbono accertare, nel modo migliore che le circostanze di luogo e di tempo …

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Art. 128. I comandi dei distretti militari debbono accertare, nel modo migliore che le circostanze di luogo e di tempo permettano, che gli inscritti proposti per la concessione dei mezzi di viaggio e della indennita' di soggiorno siano veramente indigenti nel senso indicato dall'art. 121 e che la somma loro assegnata al detto scopo sia esatta. Restituiscono quindi gli elenchi ai capi dei comuni con le loro decisioni avvertendoli che ogni pagamento che essi facessero senza autorizzazione non sarebbe rimborsato.

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