Regio decreto 1481/1940
Art. 127 — L'indennita' di soggiorno e' di L
Art. 127. L'indennita' di soggiorno e' di L. 5. E' di L. 8 per coloro che sono obbligati a trattenersi nel capoluogo del mandamento oltre la mezzanotte, sia perche' debbano rimanere a disposizione del consiglio di leva, sia perche' la partenza del treno, piroscafo, ecc. a tariffa militare, non abbia luogo prima di tale ora a condizione pero' che essi non possano pernottare in caserma o in altri locali pubblici a cura delle locali autorita' militari.
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