Regio decreto 1481/1940
Art. 115 — I comandanti dei distretti devono nel termine prescritto dal precedente articolo 112 mandare agli uffici di l…
Art. 115. I comandanti dei distretti devono nel termine prescritto dal precedente articolo 112 mandare agli uffici di leva copia dei fogli matricolari di coloro che, arruolatisi volontari, abbiano gia' compiuta la ferma assunta o siano morti e gli esemplari originali dei fogli medesimi relativi ai rivedibili in rassegna o prosciolti, dopo avervi trascritto le variazioni relative alle rassegne. Nel caso pero' che alcuni di detti fogli matricolari non siano stati ancora spediti dal corpo al distretto militare, spetta al corpo stesso di trasmetterli all'ufficio di leva. Tali trasmissioni devono essere accompagnate da un elenco nominativo in due esemplari, dei quali uno e' dall'ufficio di leva restituito al distretto, coll'assicurazione che i mandati sono stati aggiunti sulle liste di leva. Il comandante del distretto che non riceva tale assicurazione, deve accertarsi presso l'ufficio di leva dell'esito della comunicazione fatta.
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