Regio decreto 1481/1940
Art. 114 — I comandanti, di cui ai precedenti articoli, prima di comprendere nei preaccennati elenchi i militari di trup…
Art. 114. I comandanti, di cui ai precedenti articoli, prima di comprendere nei preaccennati elenchi i militari di truppa sotto le armi stati arruolati come volontari, debbono accertarsi se i medesimi siano in condizione di continuare il servizio militare e, qualora non li ritengano piu' idonei, non li segnalano negli elenchi stessi ma li propongono subito per la rassegna, avvertendone i rispettivi consigli di leva. Se, in seguito a questa rassegna, i detti militari risultino abili al servizio militare, i comandanti li comprendono in elenchi suppletivi.
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