Regio decreto 1481/1940
Art. 112 — Quindici giorni prima che comincino presso ciascun consiglio o commissione mobile di leva le operazioni per l…
Art. 112. Quindici giorni prima che comincino presso ciascun consiglio o commissione mobile di leva le operazioni per l'esame personale ed arruolamento, i comandanti dei corpi, degli istituti militari del regio esercito, della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale dell'Africa Italiana e della regia guardia di finanza, devono compilare un elenco per comune, conforme all'allegato n. 4 dei giovani che si trovano iscritti nei rispettivi loro corpi od istituti, e che per ragione della loro eta' concorrano alla leva chiamata. Nella dizione «comandanti di corpo» debbono intendersi inclusi i comandanti delle truppe dell'A.O.I. e della Libia per quanto riguarda i reparti dipendenti (compresi i battaglioni CC. NN. d'Africa previsti dagli ordinamenti in vigore). Detti elenchi sono comunicati agli uffici di leva della provincia nella cui circoscrizione trovansi i comuni stessi. Agli elenchi devono essere unite le copie dei fogli matricolari o degli stati di servizio dei militari suddetti.
↑ Tutti gli articoli di Regio decreto 1481/1940 · fonte Normattiva ↗
Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.