Regio decreto 1481/1940
Art. 111 — Prima della convocazione dei consigli e delle commissioni mobili di leva per l'esame personale degli inscritt…
Art. 111. Prima della convocazione dei consigli e delle commissioni mobili di leva per l'esame personale degli inscritti, viene comunicata agli uffici provinciali di leva la nomina tanto degli ufficiali delegati, quanto degli ufficiali medici e degli ufficiali dei carabinieri reali destinati presso i rispettivi consigli e commissioni mobili di leva.
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