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Regio decreto 1481/1940

Art. 109 — I capi delle amministrazioni comunali provvedono perche' il manifesto contenente l'ordine di chiamata alla le…

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Art. 109. I capi delle amministrazioni comunali provvedono perche' il manifesto contenente l'ordine di chiamata alla leva sia pubblicato mediante affissione, nei luoghi e modi consueti, per almeno cinque giorni consecutivi, e perche' un esemplare di esso resti affisso all'albo pretorio fino a che non sia chiusa la sessione ordinaria della leva. Contemporaneamente poi i capi delle amministrazioni comunali pubblicano l'elenco dei giovani inscritti sulle liste di leva, elenco che deve contenere oltre alle indicazioni di cui al precedente art. 63, anche l'indicazione del numero assegnato a ciascun iscritto nelle liste di leva. Della pubblicazione del manifesto e dell'elenco, i capi delle amministrazioni comunali inviano all'ufficio provinciale di leva apposita relazione, da conservarsi fra gli atti della leva cui si riferisce.

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