Regio decreto 1481/1940
Art. 108 — Gli uffici di leva fanno pubblicare, per mezzo dei capi dei comuni, il manifesto - firmato dal presidente del…
Art. 108. Gli uffici di leva fanno pubblicare, per mezzo dei capi dei comuni, il manifesto - firmato dal presidente del consiglio di leva e dal commissario capo, conforme allo schema uniforme per tutto il Regno, che viene, per ogni leva comunicato dal ministero della guerra - contenente l'ordine di chiamata alla leva e la tabella di cui al precedente articolo. Tale manifesto viene diramato a tutti i comuni della provincia e comunicato: a) al ministero della guerra, in due esemplari; b) ai rispettivi comandi di corpo d'armata e comandi di zone militari o comando di difesa territoriale della Sardegna; Il presidente del consiglio di leva, inoltre, comunica ai pretori che devono presiedere le commissioni mobili, il giorno in cui le commissioni stesse dovranno procedere alla visita degli inscritti dei rispettivi mandamenti.
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