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Regio decreto 1220/1940

Art. 6 — Spetta al comitato dei sindaci: a)stabilire d'accordo con il Consiglio la forma dei bilanci e delle situazion…

ELI /it/regio-decreto/1940/06/06/1220/art/6parte di Regio decreto 1220/1940
Art. 6. Spetta al comitato dei sindaci: a)stabilire d'accordo con il Consiglio la forma dei bilanci e delle situazioni; b) esaminare almeno ogni bimestre i libri contabili tenuti dall'ufficio Cassa sottufficiali per accertare la bonta' del metodo di scrittura e la esattezza delle registrazioni; c) fare frequenti ed improvvise ricognizioni dei titoli e valori; d) verificare l'adempimento delle disposizioni contenute nella legge e regolamento della Cassa sottufficiali; e) rivedere il bilancio e farne la relativa relazione; f) assistere, quando lo ritengano opportuno, alle riunioni del Consiglio; g) fare inserire nei verbali del Consiglio le infrazioni sulla gestione amministrativo contabile da essi eventualmente riscontrate in sede di verifica.

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