Regio decreto 1220/1940
Art. 5 — La firma di tutti gli atti amministrativi e' devoluta al presidente
Art. 5. La firma di tutti gli atti amministrativi e' devoluta al presidente. In sua assenza o impedimento, la firma per gli atti di ordinaria amministrazione o di urgenza e' devoluta ad un consigliere all'uopo delegato da nominarsi con decreto del Ministro per l'aeronautica fra gli altri membri componenti il Consiglio.
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