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Regio decreto 1220/1940

Art. 32 — La Cassa sottufficiali puo' concedere, nei limiti delle disponibilita' finanziarie, dei prestiti in denaro ai…

ELI /it/regio-decreto/1940/06/06/1220/art/32parte di Regio decreto 1220/1940
Art. 32. La Cassa sottufficiali puo' concedere, nei limiti delle disponibilita' finanziarie, dei prestiti in denaro ai sottufficiali iscritti alla Cassa stessa a decorrere dal 1° luglio 1941-XIX. La concessione ha lo scopo di sopperire nel miglior modo alle comprovate necessita' finanziarie in cui venissero eventualmente a trovarsi gli iscritti. E' esclusa la concessione di qualsiasi prestito che possa dare adito a speculazione o a spese non strettamente necessarie. Il Consiglio di amministrazione, sulla base dei documenti fornitigli, ha la competenza di decidere in merito alla. concessione o meno del prestito.

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