Regio decreto 1220/1940
Art. 31 — La liquidazione della indennita' supplementare o la restituzione delle quote versate a coloro che lasciano il…
Art. 31. La liquidazione della indennita' supplementare o la restituzione delle quote versate a coloro che lasciano il servizio nei primi sei anni di iscrizione o successivamente perche' nominati ufficiali in s.p.e. o perche' assunti nei ruoli degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato, non richiesta entro i cinque anni dalla data in cui e' sorto il diritto, e' prescritta e l'ammontare di essa si intendera' definitivamente incamerato a favore della Cassa sottufficiali.
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