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Regio decreto 1220/1940

Art. 17 — I versamenti delle ritenute a favore della Cassa sottufficiali saranno effettuati con mandati diretti emessi …

ELI /it/regio-decreto/1940/06/06/1220/art/17parte di Regio decreto 1220/1940
Art. 17. I versamenti delle ritenute a favore della Cassa sottufficiali saranno effettuati con mandati diretti emessi dal Ministero dell'aeronautica, trimestralmente a trimestre posticipato. Alla fine di ciascun esercizio si procede all'accertamento delle somme effettivamente dovute alla Cassa sottufficiali della Regia aeronautica per ritenute operate e al conguaglio con i versamenti effettuati durante l'esercizio stesso. L'importo dei mandati per ciascun trimestre sara' determinato sulla base della forza effettiva dei sottufficiali di carriera presenti all'inizio di ciascun trimestre. A ciascun mandato dovra' essere allegato uno specchio dimostrativo, in duplice copia, della forza presente, nonche' un quadro, in duplice copia, della spesa complessiva per stipendi e paghe tenendo come base lo stipendio lordo annuo di L. 9900 per i marescialli di 1ª classe; di L. 7600 per i marescialli di 2ª classe; di L. 6600 per i marescialli di 3ª classe; e la paga giornaliera di L. 15,05 per i sergenti maggiori e di L. 10,75 per i sergenti, salvo le eventuali variazioni che potranno avvenire negli stipendi o paghe di cui sopra.

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