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Regio decreto 1220/1940

Art. 16 — Il contributo dell'iscritto alla Cassa sottufficiali e' costituito da una ritenuta pari all'uno per cento sul…

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Art. 16. Il contributo dell'iscritto alla Cassa sottufficiali e' costituito da una ritenuta pari all'uno per cento sullo stipendio lordo o paga lorda di diritto riferita ad anno. Ai sottufficiali con stipendio o paga ridotti la ritenuta e' operata sullo stipendio o paga in relazione alla posizione in Cui si trovano.

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