Regio decreto 902/1940
Art. 28 — L'autorizzazione a contrarre matrimonio puo' essere rilasciata ai sottufficiali e ai militari di truppa raffe…
Art. 28. L'autorizzazione a contrarre matrimonio puo' essere rilasciata ai sottufficiali e ai militari di truppa raffermati che abbiano raggiunto il limite minimo di eta' di anni ventotto. Sono dispensati dal requisito del limite minimo di eta' e dalla condizione di raffermato, i sottufficiali e militari di truppa addetti ai seguenti speciali servizi tecnici: a) capo armaiolo; b) capo fanfara e musicante effettivo; c) sottufficiale zappatore; d) sottufficiale addetto alla manutenzione di automezzi; e) capo drappello automobilistico; f) meccanico capo-officina; g) elettricista in officina o alle stazioni fotoelettriche; h) cannoniere presso le sedi di stazione naviglio; i) furiere presso comandi o uffici; l) furiere-magazziniere presso le stazioni naviglio; m) cannoniere armarolo in officina.
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