Open·Parlamento
HomeNormeRegio decreto 902/1940Art. 27
Regio decreto 902/1940

Art. 27 — Il matrimonio dei sottufficiali e dei militari di truppa della Regia guardia di finanza e' regolato dalle ste…

ELI /it/regio-decreto/1940/05/02/902/art/27parte di Regio decreto 902/1940
Art. 27. Il matrimonio dei sottufficiali e dei militari di truppa della Regia guardia di finanza e' regolato dalle stesse disposizioni in vigore per i sottufficiali e militari di truppa del Regio esercito (Arma dei carabinieri Reali), salvo le eccezioni di cui agli articoli seguenti.

↑ Tutti gli articoli di Regio decreto 902/1940 · fonte Normattiva ↗

← Art. 26 Art. 28 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.