Regio decreto 902/1940
Art. 2 — In applicazione degli articoli 1 e 3 del R
Art. 2. In applicazione degli articoli 1 e 3 del R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728, i militari delle varie Forze armate non possono contrarre matrimonio con donna di razza diversa dall'ariana o di nazionalita' straniera.
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