Regio decreto 902/1940
Art. 1
Regolamento per il matrimonio dei sottufficiali e militari di truppa delle Forze armate dello Stato Art. 1. I sottufficiali e i militari di truppa in servizio del Regio esercito, della Regia marina, della Regia aeronautica, della Regia guardia di finanza, i sottufficiali, le guardie scelte e le guardie del Corpo degli agenti di P. S. e del Corpo di polizia dell'A. I., pure in servizio, per poter contrarre matrimonio, devono ottenerne autorizzazione a norma del presente regolamento. Se richiamati o trattenuti dopo terminati gli obblighi di servizio, l'autorizzazione puo' essere rilasciata in seguito a semplice domanda.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2269, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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