Regio decreto 244/1940
Art. 85 — Art. 27 del regolamento approvato con R. decreto 2 ottobre 1913, n. 1237
Art. 85. (Art. 27 del regolamento approvato con R. decreto 2 ottobre 1913, n. 1237). Il ricorrente, che ne faccia domanda in tempo utile, comunque almeno tre giorni prima della discussione, ha diritto di essere ammesso ad esporre oralmente le sue ragioni, purche' si presenti nel giorno e nell'ora stabiliti, per la discussione del ricorso che lo riguarda, comunicatigli tempestivamente dalla Segreteria della Commissione. Il ricorrente puo' farsi assistere da un legale e anche da un tecnico.
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