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Regio decreto 244/1940

Art. 84 — Art. 26 del regolamento approvato con R. decreto 2 ottobre 1913, n. 1237

ELI /it/regio-decreto/1940/02/05/244/art/84parte di Regio decreto 244/1940
Art. 84. (Art. 26 del regolamento approvato con R. decreto 2 ottobre 1913, n. 1237). Le sedute della Commissione non sono valide se non sia presente la maggioranza assoluta dei suoi membri, aventi voto deliberativo. Il direttore dell'Ufficio centrale dei brevetti, o un funzionario dello stesso Ufficio da lui designato a rappresentarlo, prende parte alle sedute e fornisce alla Commissione tutte le notizie ed i documenti che possono occorrere.

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