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Regio decreto 244/1940

Art. 79 — Art. 23, comma primo, del regolamento approvato con R. decreto 2 ottobre 1913, n. 1237

ELI /it/regio-decreto/1940/02/05/244/art/79parte di Regio decreto 244/1940
Art. 79. (Art. 23, comma primo, del regolamento approvato con R. decreto 2 ottobre 1913, n. 1237). I ricorsi, previsti dal R. decreto 29 giugno 1939, n. 1127, debbono essere o depositati presso gli Uffici di cui al precedente art. 2, o inviati direttamente, per raccomandata postale, alla Segreteria della Commissione dei ricorsi, presso l'Ufficio centrale dei brevetti. All'originale del ricorso devono essere unite tre copie in carta libera, salva tuttavia la facolta' della Segreteria della Commissione di richiedere agli interessati un numero maggiore di copie.

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