Regio decreto 244/1940
Art. 78 — Art. 26, comma secondo, del regolamento approvato con R. decreto 2 ottobre 1913, n. 1237
Art. 78. (Art. 26, comma secondo, del regolamento approvato con R. decreto 2 ottobre 1913, n. 1237). La Commissione dei ricorsi, di cui all'art. 71 del R. decreto 29 giugno 1939, n. 1127, e' assistita da una Segreteria, i cui componenti sono nominati con lo stesso decreto di costituzione della Commissione, o con decreto a parte. I componenti la Segreteria anzidetta debbono essere scelti fra gli stessi funzionari dell'Ufficio centrale dei brevetti, di gruppo A e di grado non superiore al settimo, ne' inferiore al nono.
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