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Regio decreto 244/1940

Art. 59 — (Art

ELI /it/regio-decreto/1940/02/05/244/art/59parte di Regio decreto 244/1940
Art. 59. (Art. 5, comma primo, nn. 1, 2, 3 o 4, del regolamento approvato con R. decreto 2 ottobre 1913, n. 1237). La domanda di trascrizione di un atto, o di una sentenza di cui all'art. 66 del R. decreto 29 giugno 1939, n. 1127, deve essere redatta in doppio esemplare, osservate le norme sul bollo. La domanda deve contenere: 1) il cognome, nome e domicilio del richiedente e del mandatario, se vi sia; 2) il cognome e nome del titolare del brevetto e l'indicazione del numero e della data del brevetto stesso; 3) la data e la natura del titolo che si intende trascrivere se trattasi di atto pubblico, l'indicazione del notaio che l'ha ricevuto; 4) la indicazione dell'oggetto dell'atto da trascrivere. Le domande, di cui ai precedenti comma, devono essere depositate all'Ufficio centrale dei brevetti, che ne redige verbale, indicando il giorno e l'ora di presentazione.

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