Regio decreto 244/1940
Art. 58 — Art. 10, comma sesto, delle norme approvate con R. decreto 3 agosto 1925. n. 1491
Art. 58. (Art. 10, comma sesto, delle norme approvate con R. decreto 3 agosto 1925. n. 1491). Le spese del giudizio arbitrale, gli onorari dovuti agli arbitri o le spese e gli onorari di difesa sono liquidati nel lodo, che stabilisce altresi' su chi ed in quale misura debba gravare l'onere relativo, a norma del Codice di procedura civile. Tale onere grava, in ogni caso, sull'espropriato quando l'indennita' venga liquidata in misura pari od inferiore a quella offerta inizialmente dall'Amministrazione.
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