Regio decreto 244/1940
Art. 32 — Art. 11 del regolamento approvato con R. decreto 2 ottobre 1913, n. 1237
Art. 32. (Art. 11 del regolamento approvato con R. decreto 2 ottobre 1913, n. 1237). Il registro dei brevetti deve contenere, per ogni brevetto completivo, oltre le indicazioni prescritte nell'articolo precedente, il numero del brevetto principale a cui il completivo si riferisce.
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