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Regio decreto 244/1940

Art. 31 — Art. 10 del regolamento approvato con R. decreto 2 ottobre 1913, n. 1237

ELI /it/regio-decreto/1940/02/05/244/art/31parte di Regio decreto 244/1940
Art. 31. (Art. 10 del regolamento approvato con R. decreto 2 ottobre 1913, n. 1237). Il registro dei brevetti per invenzioni industriali, di cui all'art. 37 del R. decreto 29 giugno 1939, n. 1127, deve contenere, per ogni domanda accolta, le indicazioni seguenti: 1) numero d'ordine del brevetto; 2) Ufficio, giorno ed ora di deposito, e numero d'ordine della domanda; 3) cognome, nome, residenza, o domicilio del richiedente, ovvero denominazione e sede, se trattasi di societa', di associazione o di ente morale; 4) titolo della invenzione; 5) estremi del precedente deposito fatto all'estero, quando se ne rivendichi la priorita', con la data, il nome del depositante e il numero del brevetto, se questo e' stato conseguito; 6) estremi del caso, quando invece si rivendichi la priorita' per la protezione temporanea in Esposizioni o per la pubblicazione in atti di Accademie scientifiche, oppure di Societa', Istituti o Enti scientifici; 7) data della concessione del brevetto. Sullo stesso registro ed in relazione ad ogni brevetto, deve essere preso nota dei pagamenti delle tasse, nonche' dei brevetti completivi e degli atti elencati all'art. 66 del R. decreto 29 giugno 1939, n. 1127.

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