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Regio decreto 244/1940

Art. 2 — Art. 3, comma secondo, del regolamento approvato con R. decreto 2 ottobre 1913, n. 1237

ELI /it/regio-decreto/1940/02/05/244/art/2parte di Regio decreto 244/1940
Art. 2. (Art. 3, comma secondo, del regolamento approvato con R. decreto 2 ottobre 1913, n. 1237). La domanda, su carta bollata prescritta, deve essere depositata in Roma, presso l'Ufficio centrale dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi, altrove, presso gli Uffici provinciali delle corporazioni. Sulle domande non depositate in uno degli Uffici indicati nel comma precedente, o per le quali non sia stato redatto il verbale di deposito a norma del successivo art. 21, non viene adottato alcun provvedimento.

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