Regio decreto 244/1940
Art. 1
Testo delle disposizioni regolamentari in materia di brevetti per invenzioni industriali Art. 1. (Art. 1, comma primo e terzo, del regolamento approvato con R. decreto 2 ottobre 1913, n. 1237). La domanda di brevetto per invenzione industriale, di cui al R. decreto 29 giugno 1939, n. 1127, contenente le disposizioni legislative nella materia dei brevetti per invenzioni industriali, puo' esser fatta tanto da cittadini e sudditi italiani, quanto da stranieri, siano individui, societa', associazioni od enti morali, od anche da piu' individui collettivamente. Se la domanda e' fatta da una societa', da una associazione o da un ente morale, deve indicare la denominazione e la sede della societa' o dell'ente.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 30/02 — Codice della proprieta' industriale, a norma dell'articolo 15 della legge 12 dicautoritativoha disposto (con l'art. 246, comma 1, lettera b)) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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