Regio decreto 244/1940
Art. 18 — Art. 4 del R. decreto 19 aprile 1906, n. 204
Art. 18. (Art. 4 del R. decreto 19 aprile 1906, n. 204). Qualora il richiedente il brevetto non sia l'espositore, deve provare la sua qualita' di successore o avente causa da esso.
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