Regio decreto 244/1940
Art. 17 — Art. 2 del R. decreto 19 aprile 1906, n. 204
Art. 17. (Art. 2 del R. decreto 19 aprile 1906, n. 204). Trascorso lo speciale termine, stabilito per le Esposizioni in uno Stato estero dal secondo comma dell'art. 9 del R. decreto 29 giugno 1939, n. 1127, rimane pur sempre salva la facolta' di rivendicare, agli effetti della priorita', la data di deposito della domanda di brevetto fatta all'estero.
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