Open·Parlamento
HomeNormeRegio decreto 244/1940Art. 17
Regio decreto 244/1940

Art. 17 — Art. 2 del R. decreto 19 aprile 1906, n. 204

ELI /it/regio-decreto/1940/02/05/244/art/17parte di Regio decreto 244/1940
Art. 17. (Art. 2 del R. decreto 19 aprile 1906, n. 204). Trascorso lo speciale termine, stabilito per le Esposizioni in uno Stato estero dal secondo comma dell'art. 9 del R. decreto 29 giugno 1939, n. 1127, rimane pur sempre salva la facolta' di rivendicare, agli effetti della priorita', la data di deposito della domanda di brevetto fatta all'estero.

↑ Tutti gli articoli di Regio decreto 244/1940 · fonte Normattiva ↗

← Art. 16 Art. 18 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.