Regio decreto 244/1940
Art. 101 — I termini per rispondere agli inviti, di cui al precedente art
Art. 101. I termini per rispondere agli inviti, di cui al precedente art. 29, possono variare da sessanta a centoventi giorni, in caso di domicilio o residenza dell'interessato nella Libia o nelle Isole italiane dell'Egeo, da centoventi a centottanta giorni, nel caso invece di domicilio o residenza nell'Africa Orientale Italiana. Il termine per la presentazione dei ricorsi alla Commissione dei ricorsi e' stabilito in sessanta giorni nel primo caso, in centoventi giorni nell'altro.
↑ Tutti gli articoli di Regio decreto 244/1940 · fonte Normattiva ↗
Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.