Regio decreto 244/1940
Art. 100 — Gli Uffici coloniali dell'economia corporativa, di cui al precedente art
Art. 100. Gli Uffici coloniali dell'economia corporativa, di cui al precedente art. 98, entro cinque giorni dal ricevimento, debbono trasmettere, all'Ufficio centrale dei brevetti, presso il Ministero delle corporazioni, in plico postale raccomandato, tutte le domande ricevute ed i relativi documenti, insieme ad una copia del processo verbale, stesa su carta semplice.
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