Regio decreto 1674/1939
Art. 9 — E' soppresso l'ultimo comma dell'art
Art. 9. E' soppresso l'ultimo comma dell'art. 42, e sono aggiunti allo stesso articolo i seguenti due commi: «Con modalita', analoghe a quelle previste per la precettazione di prestazioni relative ai quadrupedi, si procedera' alla precettazione di prestazioni relative agli automezzi. Il giudizio dei commissari militari e' inappellabile».
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2269, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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