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Regio decreto 1674/1939

Art. 9 — E' soppresso l'ultimo comma dell'art

ELI /it/regio-decreto/1939/07/13/1674/art/9parte di Regio decreto 1674/1939
Art. 9. E' soppresso l'ultimo comma dell'art. 42, e sono aggiunti allo stesso articolo i seguenti due commi: «Con modalita', analoghe a quelle previste per la precettazione di prestazioni relative ai quadrupedi, si procedera' alla precettazione di prestazioni relative agli automezzi. Il giudizio dei commissari militari e' inappellabile».

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