Regio decreto 1674/1939
Art. 10 — All'articolo 43 sono aggiunti i seguenti quattro commi: «Inoltre per ogni autoveicolo non presentato alla vis…
Art. 10. All'articolo 43 sono aggiunti i seguenti quattro commi: «Inoltre per ogni autoveicolo non presentato alla visita senza giustificato motivo i commissari militari procederanno alla visita a domicilio. Tali visite dovranno di massima effettuarsi alla fine delle sedute della commissione in ogni determinata localita'. Qualora pero' cio' sia impossibile per precedenti impegni dei commissari, le visite verranno eseguite alla fine di tutte le sedute della commissione stessa. Le spese incontrate dalla commissione per le visite a domicilio saranno, oltre la multa, addebitate al proprietario giusta il disposto dell'art. 23 del testo unico».
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Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2269, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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